PERCORSO EPILESSIA / Agevolazioni
Agevolazioni

L'epilessia è una patologia invalidante.

Ciò che formalizza tale condizione d'invalidità è la diagnosi. La certificazione dell'invalidità è l'atto che permette l'accesso alle condizioni invalidanti. A seconda del tipo di epilessia, crisi, loro frequenza ed all'associazione o meno con altre patologie invalidanti, varia il grado d'invalidità riconosciuto. 

I percorsi d'inclusione ed il riconoscimento delle agevolazioni possono essere ottenute solo a seguito del riconoscimento dell'invalidità che si consegue facendo specifica domanda all'INPS.

 

E' con la diagnosi che le limitazioni previste per le distinte condizioni correlate all'epilessia vengono in essere. Al contrario di quanto è comunemente percepito, è la cerfificazione d'invalidità che permette l'accesso alle agevolazioni inclusive.

Invalidita' civile

Definizione di invalido civile:

Si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite od acquisite, fisiche e/o psichiche e sensoriali, che comportano un danno funzionale permanente o, se minori di 18 anni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere compiti e le funzioni proprie della loro eta' (L. n° 118/71, art. 2)

Prestazioni economiche per gli invalidi civili

1) Assegno mensile:
l' invalidita' parziale superiore o pari al 74% da diritto ai soggetti, di eta' compresa tra i 18 e i 65 anni, sempre che sussistano le condizioni di reddito, ad un assegno mensile di assistenza di 13 mensilita'. L' assegno puo' essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che il beneficiario non accede a posti di lavoro idonei alle sue condizioni fisiche (il cosiddetto requisito di incollocamento, art. 13, L. 118/71).

2) Pensione:
L' invalidita' totale da diritto, solo ai soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 65 anni e sempre che sussistono le condizioni di reddito, ad una pensione di inabilita' di 13 mensilita' (D.L.) 509/88, art. 8).

3) Indennita' di accompagnamento:
Gli invalidi che siano incapaci di deambulare senza l' aiuto permanente di un accompagnatore o non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ricevono una indennita' di accompagnamento di 12 mensilita', a prescindere dalla loro condizione reddituale (Cassazione 4641/92 e 8390/91) purché non siano ricoverati gratuitamente in un istituto con onere a totale carico delle strutture pubbliche.

Hanno diritto alla prestazione anche i minori di 18 anni e gli ultrasessantacinquenni. L' indennita' non e' incompatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa.

Minori in tenera eta' e indennita' di accompagnamento

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11329 del 24 ottobre 1991, hanno risolto positivamente la questione della concessione dell' indennita' di accompagnamento a bambini in tenera eta'.

4) Indennita' di frequenza:
I minori di anni 18, ai quali siano state riconosciute difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria eta', hanno diritto ad un' indennita' di frequenza mensile.

La concessione di tale indennita' e' subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati convenzionati; che operino a scopo terapeutico, riabilitativo o di recupero dei soggetti con handicap; oppure e' richiesta la frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, di centri di formazione e addestramento professionali finalizzati al reinserimento sociale.

La concessione dell' indennita' e' inoltre subordinata, a differenza di tutte le altre indennita', al possesso del requisito reddituale riferito al reddito personale del minore e viene limitata al periodo di effettiva frequenza. Tale indennita' e' incompatibile con qualsiasi forma di ricovero continuativo e permanente (L. 289/90, art. 3; M. Interno circ. n. 12 del 31/10/1990).  (torna all'indice)

Adempimenti amministrativi

Per essere riconosciuti invalidi civili al fine di ottenere le prestazioni economiche e gli altri benefici previsti per tale categoria, (collocamento obbligatorio L. 482/68, esenzione ticket, protesi, etc.) e' necessario presentare:

  • Domanda redatta sugli appositi moduli ed indirizzarla alla preposta Commissione Medica (mettere indirizzo generico) insediata presso la U.S.L. competente per territorio. Sono previsti due tipi di moduli a seconda che il richiedente sia maggiorenne; minorenne o interdetto.
  • certificato medico e documentazione integrativa da allegarsi alla domanda.  (torna all'indice)

Cosa e' bene inserire nella domanda!

Nella domanda rivolta ad ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile e' indispensabile apporre la corretta indicazione dell' oggetto della domanda e decorrenza. Il D.M. 20 luglio 1989, n° 292 sottolinea l' opportunita' che nella domanda d' invalidita' civile venga richiesto il beneficio economico piu' favorevole in quanto l' Amministrazione si limita a pronunciarsi solo sull' oggetto della domanda. Nel certificato medico che si allega alla domanda rivolta ad ottenere: la pensione per invalidita' civile deve attestare la natura dell' infermita' invalidanti e le relative diagnosi. La diagnosi deve essere espressa con chiarezza e precisione. nella domanda intesa ad ottenere l' indennita' di accompagnamento, il certificato medico, oltre ad esprimere con chiarezza e precisione la diagnosi della malattia invalidante, deve anche contenere la dicitura " Persona impossibilitata a deambulare senza l' aiuto permanente di un accompagnatore", oppure "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" nella domanda intesa ad ottenere l' indennita' di frequenza per invalidi civili minori di anni 18, il certificato medico, oltre ad esprimere con chiarezza e precisione la diagnosi della malattia invalidante, deve contenere la dicitura "Minore con difficolta' persistenti a svolgere compiti e funzioni della propria eta'"

Deve essere altresi' allegata l' iscrizione e/o l' eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.

Facilitazioni nel pubblico impiego

Il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, all' art. 18, prevede questi facilitazioni a favore dei dipendenti pubblici con handicap, che abbisognino di trattamenti terapeutici riabilitativi come comprovato da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata:

  • aspettative per la durata dei ricoveri;
  • permessi giornalieri orari retribuiti per la durata del ricovero;
  • riduzione dell' orario di lavoro;
  • utilizzazione dell' orario di lavoro;
  • utilizzazione dei lavoratori per mansioni diverse.

Il dipendente, pubblico, che sia parente (entro il secondo o, in mancanza, entro il terzo grado) a persona con handicap in trattamento riabilitativo, puo' ottenere periodi di aspettativa per motivi di famiglia.
Benefici per i lavoratori dipendenti nella legge quadro sull' handicap 
La legge quadro sull' handicap 5 febbraio 1992, n. 104, attribuisce, tra l' altro, alcuni diritti ai lavoratori dipendenti che si trovino in particolari situazioni. 
In particolare sono destinatari delle norme in questione i lavoratori dipendenti che siano:

  • genitori, anche addottivi o affidatari, di bambini portatori di handicap in situazione di gravita', purché non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati;
  • conviventi con parente o affine, entro il terzo grado, portatore di handicap in situazione di gravita'.


L' art. 3 della L. 104/92 definisce il concetto di persona handicappata ai fini dell' applicazione delle norme in essa contenute e al 3° comma cosi' precisa il concetto di "situazione di gravita'": "Qualora la minoranza, singola o plurima, abbia ridotto l' autonomia personale, correlata all' eta' (postilla sulla sentenza), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'". 
Il successivo art. 4 stabilisce che la situazione di gravita' sia accertata dalla Unita' Sanitaria Locale competente che ne rilascia la dovuta certificazione. Norme a favore di lavoratori genitori di bambini portatori di handicap. 
A) Ai sensi dell' art. 33, primo e secondo comma, della legge 104/92, la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, anche adottivi o affidatari, di bambino portatore di handicap in situazione di gravita'-accertata ai sensi del menzionato art. 4 della stessa legge - hanno diritto, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, al prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all' art. 7 1° comma della L. 1204/71. 
In alternativa al prolungamento dell' astensione facoltativa, la norma prevede due ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento del terzo anno di eta' del bambino stesso.
Per fruire di tali permessi, l' interessata/o deve produrre:

  • apposita domanda indicando il periodo dell' assenza, ovvero i periodi durante i quali intende fruire dei permessi ordinari;
  • una dichiarazione della competente UUSSLL dalla quale risulti che il bambino si trovi in situazione di gravita';
  • una dichiarazione di responsabilita' dalla quale risulti che il bambino non e' ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.


nel caso di prolungamento della astensione facoltativa ai sensi del 1° comma dell' art. 33, L. 104/92, si applicano le norme di cui agli artt. 7, ultimo comma, e 15, 2° comma della L. 1204/71. I permessi orari giornalieri si cumulano con le assenze previste dall' art. 7, 1° e 2° comma, della L. 1204/71 e rapportati a giorni interi - non sono utili ai fini di ferie e della tredicesima mensilita'; le frazioni di giorno non si considerano. B) Ai sensi dell' art. 33. 3° comma, della L. 104/92, per i periodi successivi al terzo anno di eta' del bambino portatore di handicap in situazione di gravita' - accertata ai sensi del menzionato art. 4 della legge stessa - la madre lavoratrice o in alternativa, il padre lavoratore, anche adottivi o affidatari, hanno diritto, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, a tre giorni di permesso mensili fruibili anche in maniera continuativa.

  • Per fruire del diritto anzidetto, la dipendente interessata deve produrre:
  • apposita domanda indicando i giorni durante i quali intende fruire dei permessi anzidetti;
  • una dichiarazione della competente Unita' Sanitaria Locale dalla quale risulti che il bambino si trovi in situazione di gravita' accertata ai sensi dell' art. 4, 1° comma, della legge 104/92;
  • una dichiarazione di responsabilita' dalla quale risulti che il bambino non e' ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.


I permessi di cui innanzi non sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilita'.

C) I permessi di cui al precedente punto B) competono anche al dipendente che assiste una persona adulta con handicap in situazione di gravita', che con lui conviva e del quale risulti parente o affine entro il terzo grado, dietro presentazione della documentazione prevista al punto B).

Norme a favore dei lavoratori portatori di handicap

Ai sensi dell' art. 33. 6° comma della L. 104/92, il dipendente portatore di handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi del menzionato art. 4 della stessa legge, ha diritto a due ore di permesso giornaliero retribuito, ovvero, in alternativa, a tre giorni di permesso mensile retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa.

Quadro riassuntivo delle agevolazioni sul lavoro per i disabili o per la loro assistenza

Avente diritto Agevolazione Condizione
Un genitore lavoratore, anche adottivo Astensione facoltativa sino al 3° anno di vita del figlio con handicap Accertamento dell' handicap in situazione di gravita'.
Affidatari Astensione facoltativa sino al 3° anno di vita del figlio con handicap Bambino non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Un genitore lavoratore, anche adottivo Due ore di permesso giornaliero retribuito con handicap in alternativa al periodo di astensione facoltativa, fino al compimento del 3° anno del bambino Accertamento dell' handicap in situazione di gravita'.
Affidatari Due ore di permesso giornaliero retribuito con handicap in alternativa al periodo di astensione facoltativa, fino al compimento del 3° anno del bambino Bambino non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Madre lavoratrice o padre lavoratore, anche adottivi Tre giorni di permesso mensile fruibile in maniera anche continuativa Accertamento dell' handicap in situazione di gravita'.
Parenti o affini entro il 3° grado, conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravita'. Tre giorni di permesso mensile fruibile in maniera anche continuativa. Bambino di eta' superiore ai tre anni
Lavoratore disabile maggiorenne. Tre giorni mensili di permesso. Gravita' dell' handicap
Genitori di persona handicappata grave.
Parente o affini entro il 3° grado di conviventi con soggetto con handicap grave
Sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio. Accertamento della gravita' dell' handicap
Affidatari di handicappati gravi. Sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio. Accertamento della gravita' dell' handicap
Lavoratore handicappato in situazione di gravita' Sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio. Accertamento della gravita' dell' handicap

 

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