
Le persone con epilessia idonee alla guida per epilessia, in specie se assumono medicinali "stupefacenti", a fronte del generico e discriminante testo del nuovo articolo 187 del Codice della Strada è opportuno che, quando guidano, tengano sempre in macchina e comunque sempre con loro copia della prescrizione dei medicinali della vigente terapia anticrisi epilettica a loro prescritta. Opportuno è anche tenere copia della prescrizione in essere al momendo del conseguimento dell'idoneità della patente con limitazione per epilessia.AICE, assieme ad ANFFAS e FISH stanno confrontando i propri legali per intraprendere le azioni del caso a tutela di quanti assumano tali sostanze per motivo terapeutico e siano stati o possano essere dichiarati idonei alla guida.
Particolare attenzione si stà prestando sui risvolti assicurativi di un testo che per punire chi si droga discrimina chi si cura!
Oltre a questioni tipo la differenza dei dispositivi usati dalle Forze dell'Ordine e del loro diverso grado di rilevare o meno alcune sostanze e/o la loro concentrazione, l'assunzione dei medicinali a scopo terapeutico e nei dosaggi prescritti, la competenza della certificazione medico specialistica sul loro impatto sulla guida e delle stesse Commmissioni MMedico Legali per certificarne l'idoneità o meno la questione è drammmatica per gli effetti sulle nostre famiglie.
Di seguito collegamenti al testo e riduzione della GU limitata alle modifiche di cui si tratta
SIA CHIARO CHE L'ASSUNZIONE DI ALTRI STUPEFACENTI NON PRESCRITTI QUALI TERAPIA PER L'EPILESSIA O ALTRA PATOLOGIA NON E' ASSOLUTAMENTE GIUSTIFICABILE O CELABILE DA QUELLI PRESCRITTI A SCOPO TERAPEUTICO.
NON CI SI RIFIUTI MAI DI SOTTOPORSI AD ACCERTAMENTI.
Si riporta su articolo di SUPERANDO la lettera inviata dal Presidente AICE al Ministro Matteo Salvini ed ai Parlamentari delle Commissioni Trasporti e salute della Camera e Senato proponendo emendamento risolutivo la criticità generata dal nuovo articolo, 187, del Codice Stradale.

Si ritiene opportuno riportare anche il parere dell’Associazione Scientifica “Gruppo Tossicologi Forensi Italiani” (GTFI) riportata sul loro sito:
Violazione ex art 187 C.d.S.
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Al fine di sanzionare la contravvenzione ex art 187 C.d.S., con rilievo di una positività, è necessaria la presenza della sostanza (principio attivo) nel sangue o nella saliva (ultrafiltrato del sangue). Il tempo di rilevabilità in queste matrici biologiche è di alcune ore, a seconda della sostanza.
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La presenza di una sostanza nel sangue (e quindi nella saliva) indica OGGETTIVAMENTE che l’effetto farmaco-tossicologico è in atto al momento del prelievo, a prescindere da valutazioni SOGGETTIVE di uno stato di alterazione che in molti casi può non essere evidente, e che infatti non è più necessario attestare.
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La sanzione si può comminare solo a seguito di analisi di conferma effettuate sul campione di sangue o di saliva, che identificano con certezza la sostanza presente nel campione biologico e la sua quantità, escludendo qualsiasi possibilità di risultati falsi positivi dovuti, ad esempio, ad altri farmaci non stupefacenti. È però prevista la sospensione cautelativa della patente in caso di non negatività alle analisi di screening effettuate sul fluido orale con test on-site fino all’esito dell’analisi di conferma, che deve essere eseguita entro 10 giorni.
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La presenza dei soli metaboliti inattivi, in sangue o saliva, identificati dalle analisi di conferma, non indica che il soggetto fosse alla guida sotto l’influenza del principio attivo; in tal caso vale quanto esplicitato nel punto successivo.
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La presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nel solo campione urinario, rilevabile, questo sì, anche per giorni o settimane, non è indicativa dello stato di intossicazione in atto al momento del fermo o dell’incidente (guida sotto l’effetto), ma continua ad essere indicativa di utilizzo di sostanze per le quali si è considerati non idonei alla guida e quindi si continuerà ad essere segnalati alla prefettura e sottoposti a visita medica presso le commissioni mediche locali (CML) ex artt 119 e 128 C.d.S. Analogamente, la presenza di soli metaboliti inattivi nel campion ematico o salivare, non è indicativa dello stato di intossicazione in atto al momento del fermo o dell’incidente, ma continua ad essere indicativa di utilizzo di sostanze per le quali si è considerati non idonei alla guida.
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L’utilizzo a scopo terapeutico di sostanze medicinali inserite nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope ex DPR 309/90 continuerà ad essere sottoposto a sorveglianza e valutazione da parte delle CML, con garanzie per il soggetto utilizzatore, che deve seguire attentamente la posologia e le indicazioni fornite dal medico curante, anche per quanto riguarda la capacità di svolgere attività complesse e di guidare, come sempre riportato nei foglietti illustrativi di tutte le specialità/preparazioni medicinali che contengono tali principi attivi. Le CML possono imporre limitazioni sia per l’utilizzo di farmaci in grado di alterare l’abilità alla guida, sia per patologie che possono parimenti alterare la capacità di guida (ad esempio diabete, epilessia, altro). L’utente cui vengono prescritti per specifiche patologie medicinali contenenti sostanze stupefacenti è generalmente bene informato su eventuali limitazioni alla guida, imposte dall’esistenza di rischi per sé e per gli altri.
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Si ribadisce quindi che l’analisi del sangue o della saliva rileva solo le sostanze presenti nel circolo ematico, in grado di espletare la loro attività farmaco-tossicologica, anche a scopo terapeutico. Il rilievo invece dei soli metaboliti inattivi o il rilievo di sostanze e metaboliti nelle urine è espressione del fenomeno della metabolizzazione ed eliminazione delle sostanze dal circolo, che richiede una tempistica sicuramente più lunga, ma non è segno di attività farmaco-tossicologica in atto.
Di seguito si riportano i riferimenti normativi ed il testo dell'articolo che si ritiene presenti elementi anticostituzionali.
LEGGE 25 novembre 2024, n. 177 - Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (24G00199), entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2024
LEGGE 25 novembre 2024 , n. 177 . Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: TITOLO I DEGLI ILLECITI, DELLE SANZIONI, DELLA FORMAZIONE E DEL RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO Capo I DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O DOPO AVER ASSUNTO SOSTANZE STUPEFACENTI Art. 1. Modifiche al codice della strada e al codice penale in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti 1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)...
b) all’articolo 187:
1) al comma 1, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica» sono soppresse;
2) al comma 1 -bis , le parole: «in stato di alterazione psico-fisica» sono soppresse;
3) al comma 2, le parole: «agli accertamenti di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli accertamenti di cui ai commi 2 -bis e 3»;
4) il comma 2 -bis è sostituito dal seguente: «2 -bis . Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell’interno e dal Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso»;
5) al comma 3, le parole: «qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale»;
6) il comma 5 -bis è sostituito dal seguente: «5 -bis . Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 2 -bis , 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore»;
7) dopo il comma 5 -bis è inserito il seguente: «5 -ter . Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere agli accertamenti di cui ai commi 2 - bis , 3, 4 e 5 e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Il prefetto, sulla base dell’esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 2, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida positivo ai predetti accertamenti qualitativi si sottoponga alla visita medica di cui all’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell’articolo 119, comma 5, nel caso in cui l’accertamento di cui all’articolo 119, comma 4, attesti l’inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell’articolo 130. L’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca»;
8) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2 -bis ovvero della certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope si sottoponga alla visita medica di cui all’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in via cautelare, la sospensione della patente fino all’esito dell’esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicati dal regolamento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell’articolo 119, comma 5, nel caso in cui l’accertamento di cui all’articolo 119, comma 4, attesti l’inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell’articolo 130. L’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di revoca»;
9) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6 -bis . Il conducente minore degli anni ventuno, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1 e 8, se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, non può conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all’estero ai sensi dell’articolo 136, prima del compimento del ventiquattresimo anno di età. Qualora, al momento della commissione dei reati di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, il conducente sia munito di autorizzazione a esercitarsi ai sensi dell’articolo 122, le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente previste dal presente articolo si applicano anche all’autorizzazione all’esercitazione di guida e l’interessato non può conseguire una nuova autorizzazione a esercitarsi fino al compimento del ventiquattresimo anno di età. 6 -ter . Fermo restando quanto previsto dal comma 6 -bis , quando i reati di cui ai commi 1 e 8 sono commessi da persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della patente ai sensi dell’articolo 223 si applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di patente rilasciata all’estero di cui all’articolo 136, per un periodo da uno a due anni. Per i medesimi reati di cui al primo periodo, commessi da persona non munita di patente di guida, quando ai sensi delle disposizioni del presente articolo dovrebbero essere disposte le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida o della revoca di essa, in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di conseguire la patente, rispettivamente, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o per i tre anni successivi all’accertamento dei predetti reati. 6 -quater . Fermo restando quanto previsto dall’articolo 126, nei casi in cui sia stata disposta la visita medica ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo, qualora il conducente sia ritenuto idoneo alla guida, la durata della validità della patente non può essere superiore a un anno. Alla successiva conferma, la durata della validità della patente non può eccedere tre anni e cinque anni alle conferme successive»;
10) al comma 8, le parole: «si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119» sono sostituite dalle seguenti: «si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone, in ogni caso, la sospensione della patente, in via cautelare, fino all’esito dell’esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento»; 11) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti». |