A sei mesi dalla modifica, il Ministro Matteo Salvini, insieme alle associazioni laiche e professionali delle patologie interessate, ha fatto il punto e raccolto le proposte per meglio comunicare ed omogenizzare il diritto di quanti necessitino assumere i medicinali stupefacenti o psicotropi.
IN OGNI CASO... TENETE SEMPRE IN MACCHINA 2 COPIE DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE DEI MEDICINALI ASSUNTI.
UNA CONSEGNATELA IN CASO VI FERMINO, L'ALTRA ... NON SI SA MAI... NEL CASO DI ULTERIORE ACCERTAMENTO

A sei mesi dalla modifica, il Ministro Matteo Salvini, insieme alle associazioni laiche e professionali delle patologie interessate, ha fatto il punto e raccolto le proposte per meglio comunicare ed omogenizzare il diritto di quanti necessitino assumere i medicinali stupefacenti o psicotropi.
Quattro sono stati, al di là dello specifico del provvedimento e del positivo immediato ridursi degli incidenti ed omicidi, i principali punti attenzionati in relazione al diritto di uso a scopo terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope:
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la necessità di migliorare, allineandola tra le varie fonti e terminologia, la comunicazione che, per questo aspetto, ha contribuito ad indurre fraintendimenti con riflessi sull'assunzione delle terapie e le stesse prescrizioni;
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certezza per quanto riguarda le sostanze attenzionate e degli indici di rilevamento;
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dotare le persone a cui sono prescritte di idonea, anche i riferimento alla tutela dei dati sensibili, certificazione;
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omogenizzare su tutto il territorio le indicazioni delle Commissioni, come, ad esempio, gli intervalli dei rinnovi dei titoli di guida.
AICE, nel suo inntervento, ha ritenuto osservare che il tema o era giudiziario i quanto il diritto alla cura è isopprimibile, ma debba essere particolarmente riportato, sia a tutela dell'interessato sia delle stesse forze dell'ordine, al momento del primo controllo. Da una parte il tema, più amminnistrativo e necessariamente da itendersi in evoluzione, della compilazionne delle sostanze ed indici di rilevamento, dall'altra l'identificazione delll'interessato, nel momento del controllo, e del monitoraggio delle terapie assunte nel corso del periodo, ivero spesso cronico, di cura.
Una prima proposta AICE è stata quella di dotare l'iteressato d'identificativo riportante il prescrittore, la prescrizione, la/le sostaza/e ed i dosaggi da realizzarsi i modo uniforme sul territorio.
Nella trattazione del tema pare che si sia convenuto che l'attore più adeguato a fare tale identificativo sia il medico specialista che prescrive dette sostanze e ne monitoraggia l'effetto sulla persona prescitta.
Raccolti tutti i contributi, Il Ministro ha ringraziato per il confronto e s'è impegnato a riportare le misure relative ad una più puntuale e rassicurante comunicazione come pure ai provvedimenti per la chiarezza delle sostanze rilevate e loro indici come pure le misure per omogenizzare le ricadute sul territorio.
A seguito delle sollecitazioni il 24 giugno ci sarà incontro con il Ministro Matteo Salvini per affrontare e risolvere questa criticità.
IN OGNI CASO... TENETE SEMPRE IN MACCHINA 2 COPIE DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE DEI MEDICINALI ASSUNTI.
UNA CONSEGNATELA IN CASO VI FERMINO, L'ALTRA ... NON SI SA MAI... NEL CASO DI ULTERIORE ACCERTAMENTO
A fronte delle gravi e denunciate conseguenze introdotte con la recente riforma del Codice stradale, è stata emanata una circolare dei Ministeri della Salute e Interno che cerca d'intervenire a "tampone sul mal redatto articolo 187" sui controlli e l'uso terapeutico di alcune sostanze stupefacenti o psicotrope.
La criticità delle modifiche al Codice Stradale volute dal Ministro Matteo Salvini, a prescindere dalle buone intenzioni, erano state già evidenziate con precedenti interventi riferendoci al caso di uso terapeutico di tali sostanze. Ancora in corso sono i ricorsi verso il possibile profilo anticostituzionale di tale provvedimento.
La nuova circolare dei Ministeri della Salute e Interno, appunto in quanto circolare non può modificare il testo della norma, che in sede di giudizio rimane vigente, ma, nel dare indicazioni ai prefetti ed organi di polizia relative all'accertamento in strada e di verifica in sede sanitaria si prevede che dette sostanze possano essere assunte a scopo terapeutico. riportiamo di seguito immagine di sintesi dei vari punti riportati in merito riportati nella circolare dai Ministeri della Salute e Interno.
Rimane necessario un intervento legislativo a correzione di quanto vigente all'art. 187 del nuovo codice stradale.

Se la circolare interviene sulle criticità segnalate da AICE, il NOSTRO CONSIGLIO, nel mentre si chiariranno anche altri aspetti critici, oltre le buone intenzioni, della riforma del Codice Stradale, ... TENETE 2 COPIE DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE DEI MEDICINALI IN USO, l'una da presentare e se il caso consegnare durante l'accertamento e l'altra... per proseguire, in sicurezza e nel caso di pur non auspicato successivo controllo sino alla destinazione.
DI SEGUITO QUANTO NELLE PRECEDENTI COMUNICAZIONI:
Le persone con epilessia idonee alla guida per epilessia, in specie se assumono medicinali "stupefacenti", a fronte del generico e discriminante testo del nuovo articolo 187 del Codice della Strada è opportuno che, quando guidano, tengano sempre in macchina e comunque sempre con loro copia della prescrizione dei medicinali della vigente terapia anticrisi epilettica a loro prescritta. Opportuno è anche tenere copia della prescrizione in essere al momendo del conseguimento dell'idoneità della patente con limitazione per epilessia.AICE, assieme ad ANFFAS e FISH stanno confrontando i propri legali per intraprendere le azioni del caso a tutela di quanti assumano tali sostanze per motivo terapeutico e siano stati o possano essere dichiarati idonei alla guida.
Particolare attenzione si stà prestando sui risvolti assicurativi di un testo che per punire chi si droga discrimina chi si cura!
Oltre a questioni tipo la differenza dei dispositivi usati dalle Forze dell'Ordine e del loro diverso grado di rilevare o meno alcune sostanze e/o la loro concentrazione, l'assunzione dei medicinali a scopo terapeutico e nei dosaggi prescritti, la competenza della certificazione medico specialistica sul loro impatto sulla guida e delle stesse Commmissioni MMedico Legali per certificarne l'idoneità o meno la questione è drammmatica per gli effetti sulle nostre famiglie.
Di seguito collegamenti al testo e riduzione della GU limitata alle modifiche di cui si tratta
SIA CHIARO CHE L'ASSUNZIONE DI ALTRI STUPEFACENTI NON PRESCRITTI QUALI TERAPIA PER L'EPILESSIA O ALTRA PATOLOGIA NON E' ASSOLUTAMENTE GIUSTIFICABILE O CELABILE DA QUELLI PRESCRITTI A SCOPO TERAPEUTICO.
NON CI SI RIFIUTI MAI DI SOTTOPORSI AD ACCERTAMENTI.
Si riporta su articolo di SUPERANDO la lettera inviata dal Presidente AICE al Ministro Matteo Salvini ed ai Parlamentari delle Commissioni Trasporti e salute della Camera e Senato proponendo emendamento risolutivo la criticità generata dal nuovo articolo, 187, del Codice Stradale.

Si ritiene opportuno riportare anche il parere dell’Associazione Scientifica “Gruppo Tossicologi Forensi Italiani” (GTFI) riportata sul loro sito:
Violazione ex art 187 C.d.S.
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Al fine di sanzionare la contravvenzione ex art 187 C.d.S., con rilievo di una positività, è necessaria la presenza della sostanza (principio attivo) nel sangue o nella saliva (ultrafiltrato del sangue). Il tempo di rilevabilità in queste matrici biologiche è di alcune ore, a seconda della sostanza.
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La presenza di una sostanza nel sangue (e quindi nella saliva) indica OGGETTIVAMENTE che l’effetto farmaco-tossicologico è in atto al momento del prelievo, a prescindere da valutazioni SOGGETTIVE di uno stato di alterazione che in molti casi può non essere evidente, e che infatti non è più necessario attestare.
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La sanzione si può comminare solo a seguito di analisi di conferma effettuate sul campione di sangue o di saliva, che identificano con certezza la sostanza presente nel campione biologico e la sua quantità, escludendo qualsiasi possibilità di risultati falsi positivi dovuti, ad esempio, ad altri farmaci non stupefacenti. È però prevista la sospensione cautelativa della patente in caso di non negatività alle analisi di screening effettuate sul fluido orale con test on-site fino all’esito dell’analisi di conferma, che deve essere eseguita entro 10 giorni.
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La presenza dei soli metaboliti inattivi, in sangue o saliva, identificati dalle analisi di conferma, non indica che il soggetto fosse alla guida sotto l’influenza del principio attivo; in tal caso vale quanto esplicitato nel punto successivo.
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La presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nel solo campione urinario, rilevabile, questo sì, anche per giorni o settimane, non è indicativa dello stato di intossicazione in atto al momento del fermo o dell’incidente (guida sotto l’effetto), ma continua ad essere indicativa di utilizzo di sostanze per le quali si è considerati non idonei alla guida e quindi si continuerà ad essere segnalati alla prefettura e sottoposti a visita medica presso le commissioni mediche locali (CML) ex artt 119 e 128 C.d.S. Analogamente, la presenza di soli metaboliti inattivi nel campion ematico o salivare, non è indicativa dello stato di intossicazione in atto al momento del fermo o dell’incidente, ma continua ad essere indicativa di utilizzo di sostanze per le quali si è considerati non idonei alla guida.
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L’utilizzo a scopo terapeutico di sostanze medicinali inserite nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope ex DPR 309/90 continuerà ad essere sottoposto a sorveglianza e valutazione da parte delle CML, con garanzie per il soggetto utilizzatore, che deve seguire attentamente la posologia e le indicazioni fornite dal medico curante, anche per quanto riguarda la capacità di svolgere attività complesse e di guidare, come sempre riportato nei foglietti illustrativi di tutte le specialità/preparazioni medicinali che contengono tali principi attivi. Le CML possono imporre limitazioni sia per l’utilizzo di farmaci in grado di alterare l’abilità alla guida, sia per patologie che possono parimenti alterare la capacità di guida (ad esempio diabete, epilessia, altro). L’utente cui vengono prescritti per specifiche patologie medicinali contenenti sostanze stupefacenti è generalmente bene informato su eventuali limitazioni alla guida, imposte dall’esistenza di rischi per sé e per gli altri.
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Si ribadisce quindi che l’analisi del sangue o della saliva rileva solo le sostanze presenti nel circolo ematico, in grado di espletare la loro attività farmaco-tossicologica, anche a scopo terapeutico. Il rilievo invece dei soli metaboliti inattivi o il rilievo di sostanze e metaboliti nelle urine è espressione del fenomeno della metabolizzazione ed eliminazione delle sostanze dal circolo, che richiede una tempistica sicuramente più lunga, ma non è segno di attività farmaco-tossicologica in atto.
Di seguito si riportano i riferimenti normativi ed il testo dell'articolo che si ritiene presenti elementi anticostituzionali.
LEGGE 25 novembre 2024, n. 177 - Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (24G00199), entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2024