Farmaci a Scuola: inseriti nei PEI POSITIVO risultato AICE

L'adozione di un modello di PEI (Piano Educativo Individuale) e delle modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità erano gli obbiettivi, realmente innovativi e determinanti un reale progresso nell'inclusione scolastica del nostro Paese del DM 182 del 29 dicembre 2020 e relative Linee Guida. MOLTE LE CRITICITA' segnalate dalle associazione tra cui, per AICE, l'esclusione dal PEI della somministrazione dei farmaci.

In coda i punti rilevanti xdel DM e rimando a scheda analitica dell'AIPD.

La protesta AICE, condivisa anche dall'associazione laica ANFFAS e quelle professionali, SINP e SINPIA, è stata accolta dai Ministri Giuseppe Valditara e Giancarlo Giorgietti con il DM 153 dell'1 agosto 2023 e relative Linee Guida, e la proposta AICE circa la somministrazione dei farmaci in orario scolastico, fatte proprie dalla FISH e da tutto l'Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica.

L'adozione di un modello di PEI (Piano Educativo Individuale) e delle modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità erano gli obbiettivi, realmente innovativi e determinanti un reale progresso nell'inclusione scolastica del nostro Paese del DM 182 del 29 dicembre 2020 e relative Linee Guida..

Purtroppo molte erano le criticità contenute in questo DM 182/2020, da automatismi nella definizione delle ore di sostegno alla negazione che la somministrazione dei farmaci fosse correlata alle relative necessita, che hanno determinato la protesta e proposta del mondo delle associazioni laiche.

Propositori e cooredattori delle Raccomandazioni Ministeriali del 2005, AICE protestò immediatamente contro questo Decreto Ministeriale che, disconoscendo tale bisogno con le relative disabilità, escludendolo dal Piano Educativo Individuale ed istigandone la sanitarizzazione proponendo dorrettivo, ora conseguito con il DM 153/2023.

Pensavamo il mondo dell'epilessia insorgesse, solo ANFFAS, SINP e SINPIA reagirono con noi. Anche coloro che nel 2015 avevano cercato di affossare le Raccomandazioni del 2005, l'associazione professionale LICE e le correlate laiche FIE, reagissero. NULLA. Un silenzio incredibile di cui non eravamo abituati. L'una troppo impegnata a sostenere l'inutilità di AICE per il loro "pazienti", l'altra a diffamare la presidenza AICE, entrambe ancor convinte che il confronto con AICE possa essere solo in campo giudiziario ove i loro referenti risultano soccombenti, sono risultati: DISINTERESSATI o DISTRATTI?

Fortunatamente AICE sostenuta da tutto il resto del mondo associativo e recepita dai Ministeri dell'Istruzione e Economia e Finanze. Si riportano le considerazioni in merito relative "Le esigenze di tipo sanitario" nei Modelli PEI

e nelle Linee Guida

espresse del professor Raffaele Ciambrone, già dirigente del MIM nel seminario "Come cambia il PEI"

AICE,però, non s' è limitata a consolidare quanto già conseguito con le Raccomandazioni Ministeriali del 2005, ovvero l'inserimento nel PEI, con il pieno coinvolgimento formativo delle figure professionali della scuola, delle somministrazioni dei farmaci che non richiedono competenza e discrezionalità sanitaria, ma che anche quelle che lo richiedano debbano essere affrontate dal Gruppo di Lavoro Operativo (che vede oltre agli operatori della scuola, ausl e comune parte essenziale la famiglia) ed inseriti nel PEI.

Oltre ad un consolidamento del risultato del 2005 un suo rafforzamento, da Raccomandazione a Decreto Interministeriale ed un suo perfezionamento comprensivo delle necessità, non soddisfabili dal personale scolastico, che richiedono competenze e discrezionalità sanitarie.

ORA NEI MODELLI PEI DI TUTTI I GRADI SCOLASTICI TROVEREMO NEL RELATIVO MODELLO NAZIONALE DEL PEI (ALLEGATO_A1_PEI_INFANZIA.pdf - ALLEGATO_A2_PEI_PRIMARIA.pdf - ALLEGATO_A3_PEI_SEC_1_GRADO.pdf - ALLEGATO_A4_PEI_SEC_2_GRADO.pdf):

Esigenze di tipo sanitario: comprendono le eventuali somministrazioni di farmaci o altri interventi a supporto di funzioni vitali da assicurare, secondo i bisogni, durante l’orario scolastico. 

Somministrazioni di farmaci: 

[ ] non comportano il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto somministratore, ma solo adeguata formazione delle figure professionali coinvolte. Pertanto, possono essere coinvolte figure interne all’istituzione scolastica. 

[ ] comportano cognizioni specialistiche e discrezionalità tecnica da parte dell’adulto somministratore, tali da richiedere il coinvolgimento di figure professionali esterne. 

Altre esigenze ed interventi non riferibili esclusivamente alla specifica disabilità sono definiti nelle modalità ritenute più idonee, conservando la relativa documentazione nel fascicolo personale dello studente o della studentessa. 

Un risultato AICE, nato sull'epilessia e risolto per tutte le patologie croniche ed invalidanti... e ... per quanti, in specie, purtroppo, del mondo dell'epilessia non ritengono di doversi certificare ai sensi della L. 104/92, permangono valide le Raccomandazioni Ministeriali del 2005 ... con buona pace di chi voleva eliminarle!

 

CORRETTIVI AL DM 182/2020 (si rimanda per una più attenta analisi del DM alla scheda AIPD n. 703)

In sintesi:

NEGATIVO:

  • Purtroppo non è stata accolta la possibilità per i GLO di superare i "range" prestabiliti nella Tabella C1 per le ore di sostegno necessarie per l’anno scolastico successivo.

POSITIVO:

  • I genitori partecipano “a pieno titolo” ai lavori del GLO (Linee Guida, pag. 8)
  • Partecipazione al GLO degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione (D.I. n° 182/20 art. 3, comma 7).
  • Eliminato il vincolo della non retribuzione per l’esperto della famiglia nel GLO (Linee Guida p. 8).
  • Aggiunto nei modelli di PEI lo spazio per le firme di tutti i partecipanti anche nel GLO (relativi modelli di PEI).
  • Riduzione dell’orario di frequenza solo : “per eccezionali e documentate esigenze sanitarie” dell’alunno, se richiesta contemporaneamente da famiglia e servizi sanitari o riabilitativi, per determinati periodi dell’anno. - (Linee Guida p. 48 e D.I. n° 182/20, art. 13, comma 2, lett. a)
  • eliminato qualunque riferimento ad una qualche responsabilità di danno erariale per i componenti del GLO (Linee Guida p. 63).
  • eliminata la possibilità di esonerare l’alunno dallo studio di una o più discipline (D.I. n° 182/20 art. 10, comma 1 e comma 2, lett. d) e Linee Guida p. 38).
  • attività fuori dalla classe debbono essere realizzate: con un piccolo gruppo di compagni o per un periodo circoscritto dell’anno (Linee Guida p. 48).
  • condizioni per passare da una programmazione “differenziata” ad una “personalizzata” che dà diritto al diploma (D.I. n° 182/20 art. 10 bis e Linee Guida p. 42):
  • corrispondenza tra i “Domini” e le “Dimensioni” previste nei nuovi modelli di PEI (D.I. n° 182/20 art. 8, comma 4 e Linee Guida p. 59).
  • sostituita la dicitura “Debito di funzionamento” con “Supporto al funzionamento” nell’art. 18 del D.I. n° 182/20, nelle Tabelle C e C1 e nelle Linee Guida p. 58.
  • Ampliate e chiarite meglio le esigenze di tipo sanitario in orario scolastico che ora devono anche essere indicate nel PEI (Linee Guida p. 55).
  • Laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale - art. 21, comma 6 del D.I. n° 182/20 viene opportunamente esplicitato che:
 

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