Notifica/Segnalazione dei "Soggetti con epilessia" |
Il tema della Notifica non è limitato solo al rapporto persona servita/medico servente, ma in particolare alla tutela della sicurezza per sè e gli altri, sino all'accusa di omicidio colposo. Chiare e precise devono essere le modalità e responsabilità della comunicazione dell'inidoneità alla guida. Notifica/Segnalazione Soggetti con epilessia agli Uffici della Motorizzazione Civile. (D.2009/113/CE - DLgs 59/2011) La COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ E TRASPORTI - Direzione C - Trasporto terrestre C.2 - Sicurezza stradale, con nota del 3.5.2023 conferma la posizione AICE: La Notifica/Segnalazione, per epilessia, è limitata “solo alle persone che fanno richiesta di una patente di guida o sono già in possesso di una patente di guida dopo che sia stata loro diagnosticata l'epilessia.” La DIRETTIVA 2009/113/CE DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2009 recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, riporta al punto 12.1: “La patente di guida di un conducente epilettico del gruppo 1 deve essere oggetto di valutazione finché l’interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche. I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Una notifica deve essere trasmessa all’autorità che rilascia la patente.” Tale disposto è stato recepito lettera D.7.1 dell’Allegato III previsto dall’art. 23 del DLgs n. 59/2011: “D.7.1. La patente di guida di un conducente con epilessia del gruppo 1 deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione medica locale finché l’interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche in assenza di terapia. I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Vi è obbligo di segnalazione, ai fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validità della patente di guida, all’Ufficio della Motorizzazione civile dei soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni che per motivi istituzionali di ordine amministrativo previdenziale, assistenziale o assicurativo abbiano accertato l’esistenza di tale condizione (per esenzione dalla spesa sanitaria, riconoscimento di invalidità civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc.).” AICE, volendo limitare le "segnalazioni" solo alle persone, richiedenti o già in possesso del titolo di guida, con una epilessia che comprometta l'idoneità alla guida, aveva previsto nel DdL n. 716 di modificare quanto disposto dalla lettera D.7.1 dell’Allegato III del DLgs n. 59/2011 con questo intervento: "3) al terzo periodo, dopo la parola: «epilessia» sono inserite le seguenti: «, qualora questa possa compromettere la capacità di guidare autoveicoli,»"; A fronte delle false ed inconsistenti accuse (NOTIZIARIO 3-4/2022 pag. 5 e 6) della Federazione Italiana Epilessie alle Proposte/Disegni di Legge promossi da AICE accusate di voler “catalogare le persone con epilessia, a prescindere dalle loro intenzioni di prendere la patente: anche la diagnosi di epilessia formulata a un neonato sarebbe soggetta a pubblica notifica!”
AICE, nell’intento di favorire chiarezza ed accertata proposta alla prossima trattazione parlamentare del tema “epilessia” auspicando l’approvazione di Legge per la piena cittadinanza delle persone con epilessia, s’è rivolta direttamente alla COMMISSIONE EUROPEA. Accusati di essere i novelli "Erodi" s'è avanzato il quesito se la notifica/segnalazione di cui si tratta riguardasse tutte le persone con epilessia, da 0 anni a fine vita o solo quanti con epilessia che conseguano l’idoneità alla guida e per quanti, già idonei alla guida, venga diagnosticata l’epilessia.
La risposta della COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ E TRASPORTI - Direzione C - Trasporto terrestre C.2 - Sicurezza stradale, con nota del 3.5.2023 è stata chiara: La Notifica/Segnalazione, per epilessia, è limitata “solo alle persone che fanno richiesta di una patente di guida o sono già in possesso di una patente di guida dopo che sia stata loro diagnosticata l'epilessia.” Smontata la falsa accusa d'essere i nuovi Erodi, le criticità principali che permangono sul tema Notifica/Senaglazioni, afferiscono a: 1. SOGGETTI DELLA NOTIFICA – “soggetti affetti da epilessia” genericamente riportato in entrambi gli Atti, Direttiva e Decreto di recepimento; 2. ATTORE DELLA NOTIFICA – indeterminato nella DIRETTIVA 2009/113/CE, confuso ed impreciso nel DLgs n. 59/2011 “Enti o Amministrazioni che per motivi istituzionali di ordine amministrativo previdenziale, assistenziale o assicurativo abbiano accertato l’esistenza di tale condizione” 3. MOMENTO DELLA NOTIFICA - indeterminato nella DIRETTIVA 2009/113/CE, improbabile ed aleatorio nel DLgs n. 59/2011 (per esenzione dalla spesa sanitaria, riconoscimento di invalidità civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc.)
1. SOGGETTI DELLA NOTIFICA Per AICE ed i firmatari del DdL n. 716 i soggetti della notifica erano i “soggetti affetti da epilessia” «qualora questa possa compromettere la capacità di guidare autoveicoli,». Per la 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 109 del 04/07/2019 Legislatura 18ª (Relatrice Senatrice Felicia Gaudiano), ritenendo la precedente interpretazione una “restrizione” non in linea con la norma europea, afferma che debbano intendersi “soggetti affetti da epilessia” senza ulteriore specificazione, quindi anche per le epilessie che non compromettono la guida. Tale quesito è stato da AICE sottoposto alla CE, con prima nota del 13.02.2023 alla Commissaria per il Trasporto Adina Ioana Vălean e con sollecito del 21.03.2023 alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e Commissaria per il Trasporto Adina Ioana Vălean. 2. ATTORE DELLA NOTIFICA Se la DIRETTIVA 2009/113/CE non prevede per la notifica alcun attore, quelli indicati dal DLgs n. 59/2011 “Enti o Amministrazioni che per motivi istituzionali di ordine amministrativo previdenziale, assistenziale o assicurativo abbiano accertato l’esistenza di tale condizione”, risultano, in specie se coniugati ai supposti eventi d’accertamento, tanto generici nella loro totale previsione quanto inapplicati e non documentati. AICE ha richiesto riscontro del mero dato numerico delle segnalazioni effettuate con richieste dirette al Ministero dei Trasporti, ai vertici della Motorizzazione Civile ed alle sue articolate Direzioni territoriali, come pure con interrogazioni parlamentari [XVII LEGISLATURA - Interrogazioni a risposta in Commissione: FOSSATI (5-07425) e XVIII LEGISLATURA - Interrogazione a risposta in Commissione: NOVELLI (5/00157)]. Richiesta inoltrata dalla stessa Direzione Generale della Motorizzazione MIT (INF.MOT.REGISTRO UFFICIALE.U.0020905.05-09-2018) alla Direzioni Generali Territoriali senza riscontro e da AICE risollecitati al MIT - DG Motorizzazione Civile 5 Divisione con nota AICE del 15.05.2023. Nella risposta del Governo all’Interrogazione NOVELLI (5/00157) giustifica la mancata trasmissione del dato in considerazione della “delicatezza della tipologia degli stessi, anche e soprattutto alla luce del nuovo regolamento europeo sulla privacy” e, privilegiando “il principio della «physician immunity», secondo il quale il medico dovrebbe sempre essere esentato dalla notifica per non compromettere il rapporto fiduciario medico-paziente” prospetta che “la notifica obbligatoria costituisce innanzitutto un onere (in linguaggio scientifico: un self report) del paziente stesso”. 3. MOMENTO DELLA NOTIFICA Non previsto nel DIRETTIVA 2009/113/CE, indeterminato ed aleatorio nel DLgs n. 59/2011. Di seguito si compilano i momenti posti ad esempio nel su detto DLgs: a) esenzione dalla spesa sanitaria, b) riconoscimento di invalidità civile, c) accertamenti dei servizi medico legali, d) ecc. Tralasciando lo sconcertante ed esemplificativo dell’inconsistenza della stessa previsione riportato alla lettera d), quelli alle lettere a) e b) sono “momenti” che si possono realizzare solo sulla base volontaria dell’interessato e, non nell’immediato seguito della certificazione dell’inidoneità alla guida, ma, se non mai, anche dopo mesi o anni. Nel mondo ancora clandestino delle persone con epilessia e privo di adeguate misure inclusive, Quanto previsto alla lettera c) risulta, oltre che ancor più aleatorio, più frutto di un mal-posto e strumentale rapporto tra persona assistita e medico curante. Puntuale esempio di una cultura di medicina difensiva ed etica corporativa dei medici competenti la cura dell’epilessia verso i loro colleghi medico-legali a cui si nega pari sensibilità nel rapporto medico-persona assistita e quella «physician immunity» a sé rivendicata. Indi AICE in sintesi propone che nei prossimi Atti parlamentari si consideri in riferimento al tema di cui si tratta:
Il tema della mobilità delle persone con epilessia non è e non può essere limitato al tema della “notifica/segnalazione” e nelle proposte legislative AICE è ben articolato per tutte le età ed i diversi soggetti coinvolti. La notifica/segnalazione è comunque tema rilevante, a fronte anche di gravi esempi e conseguenze comunque sempre ad esclusivo onere colposo della persona con epilessia, da risolvere senza ipocrisie e tutele corporative per far uscire, nei diritti e nei doveri, le oltre 500mila persone con epilessia e loro famiglie dalla clandestinità determinato più che da un impalpabile stigma culturale da confusi disposti normativi ed assenza di accesso ad adeguate misure inclusive.
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