Cassazione: patente-omicidio colposo |
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE con sentenza 28435/22 ha affrontato un delicato caso di omicidio commesso da persona con epilessia che alla guida di auto ha, tra l'altro, investito due coniugi, uccidendo il marito che, con "eroica" prontezza ha allontanato la consorte dall'impatto. Affronteremo, premettendo espressione del dolore per il fatto e sincere condoglianze alla famiglia del deceduto, questi avvenimenti. In caso d'inidoeneità alla guida è essenziale che, nella certificazione di tali condizioni, si verifichi che la persona abbia o meno titolo di guida, sia riportato il divieto alla guida, compreso dall'interessato e, nell'interesse e tutela, sia della persona inidonea alla guida sia del medico certificante, formalmente sottoscritta da entrambi. Non entreremo nel merito della sentenza che, in sintesi, tecnicamente respinge il ricorso in quanto "mal impostato", annullandola solo per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. penale. Ci occuperemo, per quanto possibile, solo dei fatti a cui si riferisce.
Fatti che hanno un grandissimo interesse per:
Nella trattazione non sono riportati i nomi delle vittime, come pure dell'autore del reato, come pure della data e luogo dell'evento, per rispetto e perchè non aggiungono elementi utili ad affrontare questo tema. Unico elemento temporale utile è certamente il verificarsi del reato successivamente, per alcuni anni, l'approvazione del Decreto Legislativo-DLgs n. 59 del 18 aprile 2011 che norma l'idoneità alla guida dei veicoli a motore anche per le persone con crisi epilettiche o epilessia.
Interesse per questa Sentenza è anche su un punto per cui AICE ha ricevuto e continua a ricevere profonde, quanto infondate, inconsistenti e strumentaili accuse da parte del mondo professionale e da parte laica ad essa afferente, che confondono la richiesta AICE di obbligo di formalizzazione della certificazione d'inidoneità da parte del medico servente alla persona servita con l'obbligo previsto normativamente di notifica-segnalazione. Tema, per altro affrontato e risolto, su proposta AICE, dall'AUSl di Bologna con le "INDICAZIONI OPERATIVE IN TEMA DI PRESA IN CARICO DA PARTE DEI NEUROLOGI DI PAZIENTI AFFETTI DA EPILESSIA ED IN CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA’ ALLA GUIDA" Dalla lettura della sentenza 28435/22 apprendiamo che la Corte Suprema di Cassazione ha confermato la sentenza di appello che ha dichiarato che il soggetto incriminato, di seguito indicato come "Guido",fosse responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 2, codice penale, "Omicidio colposo",per avere cagionato, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte di (omissis), perché, alla guida di un'autovettura, ben consapevole del suo stato di soggetto affetto da epilessia, a causa di un improvviso attacco epilettico, perdeva il controllo dell'autovettura, andando ad urtare dapprima alcuni mezzi regolarmente posteggiati sulla pubblica via, poi i coniugi che stavano passeggiando lungo il marciapiede, provocando gravissime lesioni che ne determinavano il decesso del (omissis).". Precisiamo che nella sentenza ci si riferisce, per quanto alla responsabilità, all'essere consapevole di aver manifestato crisi con perdita di contatto con l'ambiente o capacità d'agire e non al mero essere affetto da epilessia. Risulta quindi, ricompilando i fatti per soggetti, che "Guido":
che la Commissione competente:
che il medico neurologo:
Con beneficio d'inventario, in assenza delle sentenze di primo grado, di appello e dei relativi documenti acquisiti, proviamo a porci le prime domande ed impostare le conseguenti valutazioni. Non sappiammo:
Impegnati ad acquisire le risposte del caso, da quanto emerge dai fatti descritti nella sentenza 28435/22 , possiamo abbozzare due quadri:
In una prima abbozzata e temporanea considerazione, entrambi i quadri, a prescindere si siano configurati prima o dopo il divenire esecutivo del DLgs n. 59/2011, nell'evidenza della responsabilità della persona con epilessia, fa emerge la criticità del contrasto tra la certificazione della condizione patologica da parte del medico neurologo curante "Guido" ed il suo persistere, nonostante ciò, alla guida.
Evidente la responsabilità della persona con epilessia per il reato. Da chiarire, se il caso, le certificazioni mediche della condizione d'inidoneità alla guida addotte o non presentate per conseguire l'idoneità alla guida.. Ci stiamo lavorando. E' diretto interesse delle persone con epilessia e di tutti, non si ripetano più casi simili. AICE ritiene che a seguito della certificazione d'inidoneità alla guida, il medico certificante debba formalizzare alla persona certificata tale inidoneità con relativa sottoscrizione di tale divieto da parte dell'interessato ed invito a comunicare tale condizione alla Motorizzazione civile palesando le conseguenze civili e penali in caso di incidente. Qualora il medico avesse contezza del persistere nella guida da parte della persona certificata inidonea, per tutela della salute pubblica come pure dell'interessato, dovesse segnalarlo alla propria Azienda per quanto disposto in merito dal DLgs n. 59/2011. Infine, la mancanza di giuste misure di accesso alle agevolazioni inclusive a fronte della certificazione dell'inidoneità alla guida è fattore che porta certamente a clandestinizzare questo fenomeno. Evidente che la tutela del rapporto medico-persona servita non possa andare a discapito della salute pubblica. La formalizzazione alla persona interessata dell'inidoneità alla guida da parte del medico certificante è già prevista |